Prot. 218
Grugliasco, lì 07 aprile 2016
Spett.le
IMPRESE DI MOVIMENTAZIONE
e p. c. IMPRESE GROSSISTE
Oggetto: Assistenza allo scarico delle merci non indirizzate, come da regolamento, alle imprese insediate al Centro Agro Alimentare e/o Produttori Agricoli: introduzione e/o rafforzamento di penalità ed altre misure preventive e sanzionatorie
Egregio Titolare,
la presente sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione di CAAT del giorno 30 marzo 2016 per ricordare che, a mente dell’art 28.1 del Regolamento di Centro: “I prodotti ortofrutticoli e florovivaistici conferiti al Centro per la vendita devono essere diretti esclusivamente alle ditte di cui alle lettere a) e d) del comma 3 del precedente articolo 17; i prodotti di cui sopra possono inoltre essere diretti a ditte diverse dalle precedenti, se locatarie di magazzini frigoriferi e se destinate esclusivamente al deposito..”.
E’ pertanto ben chiaro che le uniche merci che possano essere scaricate presso le aree comuni del Centro dalla Sua impresa di movimentazione e, quindi, consegnate sono quelle destinate a coloro che, presso il CAAT, esercitino lecitamente un’attività commerciale quali grossisti o produttori o facciano lecitamente deposito e che, dunque, deve sempre esistere corrispondenza tra il destinatario della merce individuato in bolla di accompagnamento o DDT e colui che, anche di fatto, ritira la merce.
L’Ente Gestore come Le è certamente noto – poiché, senz’altro, anche la Sua impresa di movimentazione avrà nel tempo subìto innumerevoli controlli in tal senso – sta operando affinché ogni pratica scorretta e/o comunque adottata in violazione delle disposizioni di Mercato, incluse quelle appena ricordate, cessi con effetto immediato.
Risultati incoraggianti sono stati raggiunti, anche con il coinvolgimento ed il contributo fattivo degli stessi operatori della movimentazione più sensibili al tema ma è proprio in questi giorni che si registra la denuncia generica da parte di A.P.G.O. della sussistenza in mercato di comportamenti in violazione del divieto di scarichi diretti.
Ne discende, inevitabilmente, che l’azione di ulteriore controllo e le penalità assunte in merito da parte di CAAT verranno ulteriormente rafforzate, ciò comportando oneri addizionali che, al pari dei controlli sull’eventuale utilizzo nella movimentazione di lavoratori totalmente o parzialmente in nero, ricadranno inevitabilmente a carico di coloro che, gestendo gli scarichi delle merci, continuino ad operare al CAAT rifiutandosi di comprendere che è sempre indispensabile rispettare le norme di Legge, il Regolamento del Centro e le Circolari della Direzione.
Per tale motivo, Le comunico che, con effetto dalle ore 00:00 del 26/04/2016 l’ingresso di merci nel mercato verrà regolato anche dalle seguenti
DISPOSIZIONI
Qualora i legali rappresentanti/dipendenti/soci/collaboratori di un’impresa di movimentazione fossero individuati intenti a scaricare nelle aree CAAT merci non destinate alle imprese o ai produttori o ai depositari insediati, l’impresa verrà assoggettata a una penale pari ad € 2.000,00 per ogni infrazione rilevata, con un tetto massimo giornaliero di € 4.000,00, da pagare in unica soluzione alla data di scadenza che verrà di volta in volta comunicata dall’Ente Gestore.
Qualora, alla data di scadenza del pagamento, la penale non venisse saldata, l’Ente Gestore, con le modalità già al riguardo previste per la sospensione delle imprese dal Centro (Art. 6 della circolare 216/15 “Misure eccezionali per la prevenzione di irregolarità nel Centro e relative modifiche regolamentari”), procederà dal giorno successivo e senz’altro avviso a comunicare in Mercato che l’impresa verrà sospesa fino a pagamento avvenuto.
CAAT si riserva di verificare il comportamento delle imprese anche con l’ausilio di strumenti per le riprese in dotazione a soggetti interni e/o esterni all’Ente Gestore e/o con l’ausilio del sistema TVCC di cui è dotata la struttura.
Si chiarisce che la pratica ormai fin troppo nota di presentarsi presso il CAAT mostrando nel documento di accompagnamento il timbro di un’impresa insediata aggiunto successivamente al controllo non potrà più essere accettata. L’Ente Gestore procederà pertanto ad inoltrare le penalità e gli altri provvedimenti sanzionatori tanto ai soggetti originariamente indicati sul DDT quali destinatari della merce quanto alle Imprese Grossiste successivamente indicate sul documento di trasporto in questione.
Qualora il documento di accompagnamento delle merci indicasse un destinatario diverso da un’impresa (grossista o produttore o depositario) insediata in Mercato e, dunque, indicasse un Cliente del Centro, ecc., la penalità di cui sopra potrà essere applicata anche a quest’ultimo.
Inoltre, qualora il Cliente non insediato al CAAT comunque destinatario delle merci procedesse alla parziale o totale vendita delle stesse ad altri clienti acquirenti del Centro senza che queste vengano “fatturate” da Imprese Grossiste insediate – data la particolare gravità del comportamento – il soggetto, qualora individuato, si vedrà raddoppiare le penali e le altre sanzioni previste nella presente disciplina e, inoltre, verrà allontanato dal Centro per un mese e vi potrà rientrare solo dopo aver proceduto al pagamento della penale comminata.
L’individuazione del cliente che operi con questa modalità – che in gergo si potrebbe definire “battitore” – potrà avvenire sia tramite verifica sulla documentazione delle merci trattate – che dovrà essere messa a disposizione della Vigilanza CAAT a semplice richiesta – sia a mezzo di denuncia presentata all’Ente Gestore da parte di coloro che ritengano di aver subìto un danno per colpa del comportamento scorretto. L’Ente Gestore, qualora ricevesse denuncia, procederà in via riservata ad effettuare i propri controlli nelle settimane seguenti, decidendo le azioni da intraprendere sulla base di quanto effettivamente verificato dalla Vigilanza.
Qualora, piuttosto, l’impresa destinataria e/o quella di movimentazione si dichiarassero all’oscuro dell’uso illegale e, comunque, non autorizzato dei rispettivi dati pur presenti sul documento, essa dovrà procedere – entro il termine fissato per il pagamento della penale – a presentare ogni puntuale e circostanziata segnalazione e denuncia alle competenti Pubbliche Autorità (Carabinieri etc.) e a fornirne copia all’Ente Gestore che potrà, con ciò, valutare se sospendere o revocare la penale.
Qualora ciò non accadesse CAAT attuerà le procedure previste in ordine alle penali e agli altri provvedimenti sanzionatori.
In ogni caso, in assenza di un destinatario ed ancorché sia stato richiesto da CAAT il pagamento della penale, tutte le merci rinvenute senza un destinatario insediato al CAAT verranno comunque trattenute dall’Ente Gestore per essere fornite in beneficenza al Banco Alimentare il primo giorno utile della raccolta. Qualora si trattasse di merce non più fruibile per il consumo umano, sarà cura di CAAT provvedere alla sua distruzione col metodo già a tutti noto e spese a carico dell’impresa di movimentazione. Fintantoché ciò non accada, nell’arco della mattinata in cui il controllo è avvenuto, la merce non potrà essere movimentata restando, in ogni caso, onere esclusivo dell’impresa di movimentazione di provvedere alla sua custodia.
Nel caso in cui, al momento dello scarico, le Imprese di movimentazione si trovassero nella condizione di dover scaricare delle merci non accompagnate dai relativi DDT, sarà loro obbligo, contattare il servizio di Vigilanza, al fine di verificare congiuntamente a chi siano destinate. Qualora un conduttore Grossista o Produttore o Depositario affermasse la presa in carico della merce, sarà Suo obbligo:
– verificare se il documento di trasporto sia in arrivo con un successivo viaggio,
– verificare la disponibilità del DDT,
divenendo in ogni caso sua precisa cura fornire al sevizio di Vigilanza CAAT i DDT di riferimento relativi alla merce scaricata entro i termini previsti dalla Legge. Qualora ciò non accadesse l’Ente Gestore considererà le merci come non correttamente destinate e procederà ad applicare le penalità e gli altri provvedimenti sanzionatori previsti da questa circolare.
Da ultimo, qualora l’impresa di movimentazione si trovasse nella condizione di dover scaricare prima alcune merci non di sua specifica competenza allo scopo di arrivare a prendere in carico quelle dei propri clienti, avrà il diritto di pretendere dal trasportatore, qualora non risulti palese, di conoscere a chi queste altre merci siano destinate. L’impresa di movimentazione potrà al riguardo cautelativamente richiedere la presenza della Vigilanza di Centro prima di procedere allo scarico (Responsabile di Servizio – cellulare 3407422789) che potrà passare a controllare nei successivi quindici minuti. In difetto, attesi obbligatoriamente questo periodo di tempo, il passaggio della Vigilanza si considererà avvenuto e lo scarico – con le dette modalità – potrà avvenire.
Qualora l’impresa di movimentazione fornisse anche il servizio di trasporto, sarà sua cura conformare la merce facendo in modo di caricare per prima quella che non dovrà essere scaricata al CAAT così da evitare o, quanto meno, ridurre quanto precede.
Qualora, invece, l’autotrasportatore non collaborasse chiarendo i vari destinatari – sempre che leciti – della merce, la vigilanza potrà pretendere che questi chiuda il mezzo e si allontani dal CAAT senza scaricare alcunché.
Qualora la vigilanza giungesse nei quindici minuti dall’avviso e rilevasse lo scarico avvenuto oppure senza essere stata preavvisata, le penalità – in presenza degli estremi che le giustifichino – verranno senz’altro applicate.
Risulterà particolarmente utile, e qui specificamente si propone, la collaborazione fra tutti: Ente Gestore, Imprese Grossiste, Produttori, Depositari, Imprese di movimentazione, per segnalare direttamente e riservatamente al Direttore con lettera, mail, in occasione di un incontro, ecc., in orario di ufficio ogni situazione particolare oppure utenti, clienti/mediatori compresi, che continuano in questa pratica che s’intende debellare. La comunicazione in qualsiasi forma avvenga e purché circostanziata sarà da intendersi RISERVATA, a tutela di chi segnala. La Direzione, ricevute le informazioni incaricherà la vigilanza di effettuare i controlli necessari nelle settimane seguenti, decidendo le azioni da intraprendere sulla base di quanto effettivamente verificato dalla Vigilanza CAAT.
Si consiglia di informare e formare adeguatamente il proprio personale e gli stessi trasportatori e clienti sulle nuove regole qui introdotte per la gestione degli scarichi onde evitare di subire le importanti conseguenze connesse alla sua violazione.
I Dipendenti, la Vigilanza e la Direzione di CAAT si rendono disponibili ed effettuare insieme ogni approfondimento della presente circolare e, con l’occasione, porgono i più cordiali saluti.
Il Direttore
Dott. Massimo Busi
P.S.
1) Durante il periodo che intercorre dalla pubblicazione della circolare regolamentaria, alla data del 25 aprile 2016 compreso, relativamente agli scarichi indiretti individuati rimarranno ancora in vigore le vecchie (nonché attuali) penali. Oltre tale data la circolare verrà ritenuta a tutti nota e produrrà appieno gli effetti ivi previsti.
2) Decorso infine un mese e dunque verso la fine di maggio p.v. il Comitato Operativo verificherà la situazione che si sarà determinata dall’introduzione di tale circolare per valutare l’eventuale introduzione di correttivi o diverse modalità sulla base dell’esperienza nel frattempo maturata.